IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             su proposta
                DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Vista  la  legge  29  maggio  1982, n. 297, recante "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, recante
"Disciplina   delle   forme  pensionistiche  complementari,  a  norma
dell'art.  3,  comma  1,  lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  l'art.  2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n.
335,  recante  "Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
complementare";
  Visto  l'art.  59,  comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
  Visto  l'art.  26,  commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo";
  Visto   l'accordo   quadro   sottoscritto   dall'Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e
dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Trattamento di fine rapporto
  1.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui all'art. 59, comma 56, della
legge  n.  449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di
adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina
prevista  dall'art.  1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo
dell'indennita'  di  fine  servizio  maturata  fino a tale data sara'
effettuato   secondo   le   regole  della  previgente  normativa.  La
rivalutazione   e   la  liquidazione  della  quota  cosi'  calcolata,
unitamente  alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far
tempo  dalla  data  dell'opzione  saranno effettuate secondo le norme
previste   dall'art.   1   della   citata  legge  n.  297  del  1982.
All'indennita'  di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione
per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno
applicarsi  gli  stessi  abbattimenti  di  imponibile  previsti dalla
previgente  normativa  fiscale  in  materia  di  indennita'  di  fine
servizio.
  2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma
56,  della  legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal
pregresso   regime   di   trattamento   di  fine  servizio,  comunque
denominato,  al regime di trattamento di fine rapporto non si applica
il  contributo  previdenziale  obbligatorio  nella misura del 2,5 per
cento  della  base  retributiva  previsto  dall'art. 11 della legge 8
marzo  1968,  n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo
non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
  3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva
e  di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti
dei  quali  si  applica  quanto disposto dal comma 2, la retribuzione
lorda  viene  ridotta  in  misura  pari  al  contributo previdenziale
obbligatorio  soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero
in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento
figurativo  ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul
trattamento  di  fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per
la  determinazione  della  massa salariale per i contratti collettivi
nazionali.
  4.  Per  garantire  la  parita'  di  trattamento  contrattuale  dei
rapporti  di  lavoro,  prevista  dall'art.  49,  comma 2, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata
in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai
commi 2 e 3.
  5.  Per  gli  enti  il  cui personale non e' iscritto alle gestioni
INPDAP   per   i   trattamenti   di  fine  servizio  e  per  i  quali
conseguentemente   non  opera  la  trattenuta  del  2,5%  della  base
retributiva  prevista  dall'art.  11  della  legge  n. 152 del 1968 e
dall'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
  6.    Il   trattamento   di   fine   rapporto   sara'   accantonato
figurativamente   e   verra'  liquidato  dall'Istituto  nazionale  di
previdenza  per  i  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
alla  cessazione  dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto
dalla  legge  29  maggio  1982,  n.  297. Per i dipendenti degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione
e  degli  enti  per  il  cui  personale  non e' prevista l'iscrizione
all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento
e'  effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento
annuale  saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento
in  vigore  per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16,
della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto
dall'art.  4  dell'accordo  quadro  sottoscritto  il  29 luglio 1999.
Nell'accantonamento   annuale  non  saranno  computate  le  quote  di
trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
  7.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento
di  fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato,
della scuola, delle universita', della sanita' e degli enti locali e'
affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP
da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  resta  fissato  per  il
personale  dello  Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale
base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20
marzo  1980,  n.  75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale
base  contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.
  8.  Il  trattamento  di  fine  rapporto  dei  dipendenti degli enti
pubblici  non  economici,  degli  enti di ricerca e sperimentazione e
degli  enti  per  il  cui  personale  non  e'  prevista  l'iscrizione
all'INPDAP  per  i trattamenti di fine servizio resta a totale carico
degli  enti  medesimi,  ai  quali  e'  affidata  la  gestione di tali
trattamenti.
  9.  Ai  fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento
di   fine  rapporto,  per  i  periodi  di  lavoro  prestato  a  tempo
determinato  presso  le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni  nonche'  presso  enti  sottoposti alla disciplina della
legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di fine rapporto ai
sensi  della  legge  n.  297  del  29  maggio  1982, con le modalita'
definite  dall'accordo  quadro  sottoscritto  il  29  luglio  1999, a
decorrere  dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri.  A  far tempo dalla stessa data non si
applica  l'art.  7,  primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal
presente   comma.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  i  dipendenti
interessati  di riscattare, secondo le modalita' previste dalle norme
di  riferimento,  i  periodi  di  lavoro prestato a tempo determinato
svolto precedentemente alla predetta data.